BONUS ECONOMICi
Bonus Energia
Il bonus energia è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambienti (ARERA) con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.
In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio se si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.
Bonus disagio economico sulla fornitura di gas naturale
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici, per una sola fornitura gas (abitazione di residenza), appartenenti:
ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura gas che per la fornitura elettrica.
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).
La domanda per richiedere di beneficiare del bonus va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli, reperibili sul sito dell’ARERA.
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza). Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente
Modalità di erogazione
L’erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).
Clienti diretti: l’erogazione avviene attraverso la bolletta del gas. Non avviene in un’unica soluzione ma l’ammontare annuo è suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione dell’istanza. Ogni bolletta riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
Clienti indiretti: la fornitura avviene attraverso l’emissione di un bonifico domiciliato erogato in un’unica soluzione. Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell’accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento d’identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto. I clienti indiretti che non hanno ritirato il bonifico domiciliato nei tempi stabiliti (i due mesi indicati nella lettera di SGAte), possono fare richiesta di riemissione del bonifico compilando l’apposito modulo reperibile presso gli uffici del comune o sul sito dell’Autorità. In tale modulo è possibile delegare per l’incasso del bonifico una persona diversa dall’intestatario della fornitura che ha effettuato la domanda di bonus.
Il bonus per il disagio economico è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.
Per maggiori informazioni, puoi contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente dell’Autorità di Regolazione per Energia e Ambienti al numero verde 800.166.654 oppure consultare il sito www.arera.it dove è possibile reperire tutta la modulistica.
Bonus disagio economico sulla fornitura di energia elettrica
Possono ottenere il bonus per il disagio economico tutti i clienti domestici, per una sola fornitura EE (abitazione di residenza), appartenenti:
ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura gas che per la fornitura elettrica.
La domanda per richiedere di beneficiare del bonus va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli, reperibili sul sito dell’ARERA.
Rinnovo e variazioni Bonus Energia
Il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.
Bonus disagio fisico
Possono richiedere il bonus per il disagio fisico tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Occorre presentare la certificazione fornita dall’ASL riportante l’indicazione dei macchinari utilizzati e delle ore di impiego.
La domanda per richiedere di beneficiare del bonus va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli, reperibili sul sito dell’ARERA.
Il bonus non deve essere rinnovato, ma il cliente deve comunicare prontamente alla società di vendita il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’erogazione (cessato uso delle apparecchiature). Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus viene erogato con continuità.
Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.
Per maggiori dettagli, puoi contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente dell’Autorità di Regolazione per Energia e Ambienti al numero verde 800.166.654 oppure consultare il sito www.arera.it dove è possibile reperire tutta la modulistica.
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